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Giochi "Gioco del Debito" Scuole medie superiori - Ideato ed elaborato da Luca Cristaldi
Data la situazione di estrema povertà del Paese, esso è costretto a rivolgersi alla Banca per chiedere un prestito in Spes (la moneta più forte a livello mondiale). Prima di chiedere ufficialmente il prestito, entrambi i gruppi dovranno definire lentità dei seguenti parametri e presentarli alla controparte:
I gruppi si confrontano e trovano un accordo comune, che viene sottoscritto e riportato sulla lavagna. Viene quindi spiegato il concetto di Capitalizzazione degli interessi (il valore degli interessi non pagati dal debitore si sommano al valore del debito iniziale e su questo viene calcolato il nuovo tasso di interesse annuo. Dopo 3 anni, la situazione è questa: il Paese non ha pagato gli interessi né 2 rate del debito. Si chiede quindi di ricalcolare il valore del debito:
Calcolato lentità del Debito, finisce la prima fase del gioco. I ragazzi in cerchio si confrontano sul gioco svolto, cercando di capire cosa è successo è qual è lo scopo del gioco. Inizia la seconda fase del gioco. I gruppi diventano 3 (a seconda del numero) e questa volta rappresentano tutti un Paese in via di Sviluppo (scelgono il nome da dare ai Paesi), con lo stesso valore di debito appena calcolato alla fine dei tre anni. Lobiettivo è sviluppare il Paese. Dovranno quindi scegliere la strategia di sviluppo più opportuna valutando quale siano le risorse più importanti su cui investire per far crescere un Paese. Si tratta di una Nazione che presenta tre agglomerati urbani, una catena montuosa, due fiumi ed uno sbocco sul mare. Le risorse acquistate devono essere disposte nella cartine. Il budget disponibile per l'acquisto e la creazione delle risorse è: 20.000 Spes
Simbologia: I = industria Uni = università CI = commercio interno Usan = unità sanitarie CE = commercio estero Osp = ospedale ST = strade Gio = parco giochi Por = porti Dep = depuratore Ac = acquedotti Ris = riserva naturale Ag = agricoltura Cin = cinema ScE =scuole elementari Anz = circolo anziani ScM = scuole medie ScS = scuole superiori Illustrazioni 1. Banche e governi2. Capitalizzazione degli interessi 3. Che ne hanno fatto di tanti soldi? Armi a credito 6. L'aumento impressionante del debito 7. E' questa la globalizzazione? 10. Mobilitarsi CommentiApprovata la Legge per la Cancellazione del debito Il Senato ha approvato il 13 luglio 2000 la
legge "Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e
maggiormente indebitati". La Campagna "Sdebitarsi Jubilee 2000" esprime
soddisfazione per lapprovazione in pochi mesi di un provvedimento di carattere
innovativo. Diversi sono gli elementi innovativi presenti nel testo approvato. In particolare:
SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 4692 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (AMATO) di concerto col Ministro degli affari esteri (DINI) (V. Stampato Camera n. 6662) approvato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 2000 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati
alla Presidenza Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati
DISEGNO DI LEGGE Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione). 1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi. 2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi
in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati
dellAssociazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le
modalità di cui allarticolo 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a
rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo
di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale
e umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà. Art. 2.
(Crediti annullabili). 1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui allarticolo 1, relativi a:
a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane;
b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dellindennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane. 2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere
ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:
b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo,
purché effettuati nel rispetto dellambiente e dellequilibrio geo-biologico, e
per la riduzione della povertà, da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e
organizzazioni che abbiano raccolto liberalità in forma documentata per iniziative di
riduzione del debito; 3. I crediti di cui al presente articolo, per un ammontare complessivo comunque non superiore al controvalore di 12.000 miliardi di lire italiane, devono essere annullati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3.
(Condizioni, modalità e termini 1. Le condizioni, le modalità e i termini dellannullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati. 2. Lannullamento può essere anche perseguito mediante
utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nellambito delle intese
multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori. Art. 4.
(Norme di attuazione). 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalità per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonché le modalità per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti. 2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle
Camere per lespressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione. Art. 5.
(Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie). 1. Nei casi di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, possono essere annullati, parzialmente o totalmente, i crediti di aiuto accordati dallItalia al Paese o ai Paesi colpiti da tali eventi. Art. 6.
(Relazione al Parlamento). 1. A decorrere dallanno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che deve necessariamente contenere informazioni relative ai singoli Paesi in via di sviluppo beneficiari, lammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso dinteresse e la forma di restituzione in origine concordata, nonchè la data e lammontare del credito annullato. La relazione è corredata dallelenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dallelenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dallelenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dellannullamento. Nella relazione sono riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali sono realizzati gli interventi di cui allarticolo 2, comma 2, lettera b). La relazione contiene, altresì, dati analitici, Paese per Paese, con cui sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi che fuoriescano dalle condizioni di cui allarticolo 1, comma 2. Art. 7.
(Regole internazionali del debito estero). 1. Il Governo, nellambito delle istituzioni internazionali competenti, propone lavvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte Internazionale di Giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei Paesi in via di sviluppo e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti delluomo e dei popoli. Art. 8.
(Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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