Il sistema internazionale di tutela dei diritti umani

Livello globale: il sistema ONU

Il Tribunale Penale Internazionale Permanente

balance.jpg (3016 byte)Fin dalla fine della tragedia della Seconda Guerra Mondiale e per circa mezzo secolo le Nazioni Unite hanno riconosciuto la necessità di un Tribunale Internazionale Permanente per giudicare e punire i responsabili dei più gravi crimini di rilevanza internazionale.

Il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Yugoslavia e il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda costituiscono il primo impegno internazionale concreto in tal senso.

Ma entrambi sono Tribunali ad hoc, specifici, e non precostituiti.

Ciò significa che entrambi tali Tribunali hanno giurisdizione limitata nel tempo e nello spazio - crimini commessi in un determinato intervallo temporale e in un determinato territorio.

Sia il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Yugoslavia che il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda inoltre sono stati istituiti dopo che i crimini che devono giudicare e punire sono stati commessi.

Il 17 luglio del 1998 a Roma la Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite ha approvato lo Statuto istitutivo del Tribunale Penale Internazionale Permanente.

Tale Tribunale avrà sede a L’Aja e sarà costituito da:

  1. Presidenza;
  2. Sezione di Appello, Sezione di Primo Grado e Sezione Preliminare;
  3. Ufficio del Procuratore;
  4. Cancelleria.

I 18 giudici del Tribunale Penale Internazionale Permanente sono indipendenti e saranno eletti dall’Assemblea degli Stati che avranno ratificato lo Statuto.

Il Tribunale avrà giurisdizione sui seguenti crimini:

  1. Genocidio;
  2. altri crimini contro l’umanità;
  3. crimini di guerra commessi nel corso sia di conflitti internazionali sia di conflitti interni ai confini nazionali;
  4. crimini di aggressione.

Con l’istituzione del Tribunale Penale Internazionale Permanente i responsabili di tali crimini potranno essere perseguiti senza limiti né spaziali né temporali.

Siamo di fronte a una tappa di importanza fondamentale per la tutela dei diritti umani.

Il fatto poi che il Tribunale sia permanente, precostituito rispetto alla commissione dei crimini, potrà svolgere un’importante funzione deterrente, "preventiva", nel dissuadere gli individui dal commettere i crimini contro l’umanità, di genocidio, di guerra e di aggressione.

Il Tribunale Penale Internazionale Permanente non sostituirà i Tribunali nazionali, se questi avranno la volontà e la capacità di perseguire tali crimini.

La sua giurisdizione è cioè complementare rispetto a quelle nazionali e si attiverà solo nel caso in cui i crimini non potranno essere perseguiti a livello nazionale.

Oggi lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale Permanente non è ancora internazionalmente in vigore poiché non ha ancora raggiunto il numero minimo di 60 ratifiche necessario per la sua entrata in vigore.

Le Campagne che sono state attivate per fare pressione ai Governi per la ratifica dello Statuto di Roma, sottolineano l’importanza di esortare gli Stati affinché, al momento della ratifica, non si avvalgano della clausola prevista dall’art.124.

In base all’art.124: "uno Stato che diviene parte dello Statuto può, nei setti anni successivi all’entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, dichiarare di non accettare la competenza del Tribunale per quanto riguarda i crimini di guerra".