Carta
Sociale Europea |
| PREAMBOLO
I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale [1], l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito. CAPO I - DIGNITÀ
Articolo 1 - Dignità umana 1. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e
psichica [3].
Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di
servitù. CAPO II - LIBERTÀ
Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza [6] .
Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano.
Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo,
così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
Articolo 11 - Libertà di espressione e d'informazione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale
diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche
e senza limiti di frontiera.
Articolo 12 - Libertà di riunione e di associazione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e
alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale
e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con
altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 13 - Libertà delle arti e delle scienze Le arti e la ricerca scientifica sono libere [8].
Articolo 14 - Diritto all'istruzione 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua.
Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare 1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una
professione liberamente scelta o accettata [9].
Articolo 16 - Libertà d'impresa È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17 - Diritto di proprietà 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei
beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei
casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta
indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge
nei limiti imposti dall'interesse generale.
Articolo 18 - Diritto di asilo Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea [10].
Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 1. Le espulsioni collettive sono vietate [11]. CAPO III - UGUAGLIANZA
Articolo 20 - Uguaglianza davanti alla legge Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21 - Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
Articolo 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23 - Parità tra uomini e donne La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i
campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Articolo 24 - Diritti del bambino 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie
per il loro benessere [13]. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa
viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro
età e della loro maturità.
Articolo 25 - Diritti degli anziani L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale [14].
Articolo 26 - Inserimento dei disabili L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità [15]. CAPO IV - SOLIDARIETÀ
Articolo 27 - Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario [16] e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29 - Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30 - Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure
e dignitose.
Articolo 32 - Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al
lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte
salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
Articolo 33 - Vita familiare e vita professionale 1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico,
economico e sociale.
Articolo 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale 1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle
prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi
quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia,
oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal
diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35 - Protezione della salute Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo 36 - Accesso ai servizi d'interesse economico generale Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 37 - Tutela dell'ambiente Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità [18]devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38 - Protezione dei consumatori Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. CAPO V - CITTADINANZA
Articolo 39 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 40 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede [19], alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazione 1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano
siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni
e dagli organi dell'Unione [20].
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42 - Diritto d'accesso ai documenti Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 43 - Mediatore Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44 - Diritto di petizione Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45 - Libertà di circolazione e di soggiorno 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. CAPO VI - GIUSTIZIA
Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal
diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un
giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Articolo 48 - Presunzione di innocenza e diritti della difesa 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata.
Articolo 49 - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione
che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno
o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di
quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla
commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre
applicare quest'ultima.
Articolo 50 - Ne bis in idem Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 51 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle
istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come
pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i
suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze.
Articolo 52 - Portata dei diritti garantiti 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare
il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e
rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o
all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 53 - Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54 - Divieto dell'abuso di diritto Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta. |