Roma, 4.XI.1950
(Entrata in vigore : 3 settembre 1953)
così come modificata dal Protocollo nº 11
(Entrata in vigore: 1º novembre 1998) I Governi firmatari, Membri del Consiglio
dEuropa,
Considerata la Dichiarazione Universale dei
Diritti dellUomo, proclamata dallAssemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre
1948;
Considerato che detta Dichiarazione mira a
garantire il riconoscimento e lapplicazione universali ed effettivi dei diritti che
vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio
dEuropa è quello di realizzare ununione più stretta tra i suoi Membri, e che
uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti
dellUomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali
libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel
mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico
effettivamente democratico e dallaltra, su una concezione comune e un comune
rispetto dei Diritti dellUomo di cui essi si valgono;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei
animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali
politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime
misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella
Dichiarazione Universale,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Obbligo di rispettare i Diritti dellUomo
Le Alte Parti Contraenti
riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà
enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.
Titolo I
Diritti e libertà
Articolo 2
Diritto alla vita
1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla
legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di
una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito
dalla legge con tale pena.
2 La morte non si considera cagionata in violazione del
presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente
necessario:
a per garantire la difesa di ogni persona contro la
violenza illegale;
b per eseguire un arresto regolare o per impedire
levasione di una persona regolarmente detenuta;
c per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa
o uninsurrezione.
Articolo 3
Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura
né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 4
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1 Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o
di servitù.
2 Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro
forzato o obbligatorio.
3 Non è considerato "lavoro forzato o
obbligatorio" ai sensi del presente articolo:
a il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta
alle condizioni previste dallarticolo 5 della presente Convenzione o durante il
periodo di libertà condizionale;
b il servizio militare o, nel caso degli obiettori di
coscienza nei paesi dove lobiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque
altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di
calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali
doveri civici.
Articolo 5
Diritto alla libertà e alla sicurezza
1 Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti
dalla legge:
a se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da
parte di un tribunale competente;
b se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione
per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o
allo scopo di garantire lesecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
c se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto
dinanzi allautorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di
sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia
necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
d se si tratta della detenzione regolare di un minore
decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al
fine di tradurlo dinanzi allautorità competente;
e se si tratta della detenzione regolare di una persona
suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di
un tossicomane o di un vagabondo;
f se si tratta dellarresto o della detenzione
regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di
una persona contro la quale è in corso un procedimento despulsione o
destradizione.
2 Ogni persona arrestata deve essere informata, al più
presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dellarresto e di ogni accusa
formulata a suo carico.
3 Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle
condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più
presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad
esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine
ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può
essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dellinteressato
alludienza.
4 Ogni persona privata della libertà mediante arresto o
detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro
breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la
detenzione è illegittima.
5 Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in
violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.
Articolo 6
Diritto a un equo processo
1 Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e
imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie
sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale
formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma
laccesso alla sala dudienza può essere vietato alla stampa e al pubblico
durante tutto o parte del processo nellinteresse della morale, dellordine
pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli
interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella
misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la
pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente
fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3 In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una
lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi
dellaccusa formulata a suo carico;
b disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a
preparare la sua difesa;
c difendersi personalmente o avere lassistenza di un
difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere
assistito gratuitamente da un avvocato dufficio, quando lo esigono gli interessi
della giustizia;
d esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed
ottenere la convocazione e lesame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni
dei testimoni a carico;
e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non
comprende o non parla la lingua usata in udienza.
Articolo 7
Nulla poena sine lege
1 Nessuno può essere condannato per una azione o una
omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il
diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave
di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2 Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la
condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui
è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto
riconosciuti dalle nazioni civili.
Articolo 8
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita
privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
nellesercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa
dellordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della
morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 9
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo,
così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
linsegnamento, le pratiche e losservanza dei riti.
2 La libertà di manifestare la propria religione o il
proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite
dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla
pubblica sicurezza, alla protezione dellordine, della salute o della morale
pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
Articolo 10
Libertà di espressione
1 Ogni persona ha diritto alla libertà despressione.
Tale diritto include la libertà dopinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche
e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a
un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2 Lesercizio di queste libertà, poiché comporta
doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni
o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una
società democratica, alla sicurezza nazionale, allintegrità territoriale o alla
pubblica sicurezza, alla difesa dellordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti
altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire
lautorità e limparzialità del potere giudiziario.
Articolo 11
Libertà di riunione e di associazione
1 Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione
pacifica e alla libertà dassociazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla
costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2 Lesercizio di questi diritti non può essere
oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale,
alla pubblica sicurezza, alla difesa dellordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà
altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte
allesercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o
dellamministrazione dello Stato.
Articolo 12
Diritto al matrimonio
A partire dalletà minima
per contrarre matrimonio, luomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano lesercizio di tale diritto.
Articolo 13
Diritto ad un ricorso effettivo
Ogni persona i cui diritti e le
cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un
ricorso effettivo davanti ad unistanza nazionale, anche quando la violazione sia
stata commessa da persone che agiscono nellesercizio delle loro funzioni ufficiali.
Articolo 14
Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle
libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua,
la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, lorigine nazionale o
sociale, lappartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni
altra condizione.
Articolo 15
Deroga in caso di stato durgenza
1 In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico
che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure
in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui
la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli
altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2 La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga
allarticolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli
articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3 Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di
deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio
dEuropa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente
informare il Segretario Generale del Consiglio dEuropa della data in cui queste
misure cessano dessere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione
riacquistano piena applicazione.
Articolo 16
Restrizioni allattività politica degli stranieri
Nessuna delle disposizioni degli articoli
10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti Contraenti di
imporre restrizioni allattività politica degli stranieri.
Articolo 17
Divieto dellabuso di diritto
Nessuna disposizione della
presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno
Stato, un gruppo o un individuo, di esercitare unattività o compiere un atto che
miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione
o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla
stessa Convenzione.
Articolo 18
Limite allapplicazione delle restrizioni ai diritti
Le restrizioni che, in base alla presente
Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo
scopo per cui sono state previste.
Titolo II
Corte europea dei Diritti dellUomo
Articolo 19
Istituzione della Corte
Per assicurare il rispetto degli
impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi
protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dellUomo, di seguito
denominata "la Corte". Essa funziona in modo permanente.
Articolo 20
Numero di giudici
La Corte si compone di un numero di
giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.
Articolo 21
Condizioni per lesercizio delle funzioni
1 I giudici devono godere della più alta considerazione
morale e possedere i requisiti richiesti per lesercizio delle più alte funzioni
giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.
2 I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3 Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non
possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di
imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno.
Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.
Articolo 22
Elezione dei giudici
1 I giudici sono eletti dallAssemblea parlamentare in
relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista
di tre candidati presentata dallAlta Parte contraente.
2 La stessa procedura è seguita per completare la Corte
nel caso in cui altre Alti Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti
vacanti.
Articolo 23
Durata del mandato
1 I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi
sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione,
i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.
2 I giudici il cui mandato scade al termine del periodo
iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio
dEuropa, immediatamente dopo la loro elezione.
3 Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il
rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, lAssemblea parlamentare
può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei
giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che
tale durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
4 Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e
lAssemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei
mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del
Consiglio dEuropa immediatamente dopo lelezione.
5 Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non
abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del
mandato del suo predecessore.
6 Il mandato dei giudici termina al raggiungimento
delletà di 70 anni.
7 I giudici continuano a restare in carica fino alla loro
sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati
investiti.
Articolo 24
Revoca
Un giudice può essere sollevato dalle
sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che egli non
soddisfa più i requisiti richiesti.
Articolo 25
Ufficio di cancelleria e referendari
La Corte dispone di un ufficio di
cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della
Corte. Essa è assistita da referendari.
Articolo 26
Assemblea plenaria della Corte
La Corte riunita in Assemblea
plenaria
a elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed
uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
b costituisce Camere per un periodo determinato;
c elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono
rieleggibili;
d adotta il regolamento della Corte, e
e elegge il Cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.
Articolo 27
Comitati, Camere
e Grande Camera
1 Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto,
la Corte procede in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed
in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati
per un periodo determinato.
2 Il giudice eletto in relazione ad uno Stato parte alla
controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza
di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte
nomina una persona che siede in qualità di giudice.
3 Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente
della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in
conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera
ai sensi dellarticolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza
può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del
giudice che siede in relazione allo Stato in causa.
Articolo 28
Dichiarazioni di irricevibilità
da parte dei comitati
Un comitato può, con voto unanime,
dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi
dellarticolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori
accertamenti. La decisione è definitiva.
Articolo 29
Decisioni delle Camere
sulla ricevibilità ed il merito
1 Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi
dellarticolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei
ricorsi individuali presentati ai sensi dellarticolo 34.
2 Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul
merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dellarticolo 33.
3 Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali,
la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.
Articolo 30
Rimessione alla Grande Camera
Se la questione oggetto del ricorso
allesame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o
dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo ad un contrasto con una
sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia
pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una
delle parti non vi si opponga.
Articolo 31
Competenze della Grande Camera
La Grande Camera
a si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi
dellarticolo 33 o dellarticolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla
Camera ai sensi dellarticolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi
dellarticolo 43; e
b esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai
sensi dellarticolo 47.
Articolo 32
Competenza della Corte
1 La competenza della Corte si estende a tutte le questioni
concernenti linterpretazione e lapplicazione della Convenzione e dei suoi
protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e
47.
2 In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è
la Corte che decide.
Articolo 33
Ricorsi interstatali
Ogni Alta Parte contraente può deferire
alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi
protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad unaltra Alta Parte contraente.
Articolo 34
Ricorsi individuali
La Corte può essere investita di un ricorso da
parte di una persona fisica, unorganizzazione non governativa o un gruppo di privati
che sostenga dessere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti
contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti
contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura lesercizio effettivo di
tale diritto.
Articolo 35
Condizioni di ricevibilità
1 La Corte non può essere adita se non dopo
lesaurimento delle vie di ricorso interne, come è inteso secondo i principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire
dalla data della decisione interna definitiva.
2 La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base
dellarticolo 34, se:
a è anonimo; oppure
b è essenzialmente identico ad uno precedentemente
esaminato dalla Corte o già sottoposto ad unaltra istanza internazionale
dinchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.
3 La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso inoltrato in
base allarticolo 34 quando essa giudichi tale ricorso incompatibile con le
disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.
4 La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile
in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del
procedimento.
Articolo 36
Intervento di terzi
1 Per qualsiasi questione allesame di una Camera e o
della Grande Camera, unAlta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha
diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2 Nellinteresse di una corretta amministrazione della
giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia
parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare
osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.
Articolo 37
Cancellazione
1 In ogni momento della procedura, la Corte può decidere
di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:
a che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
b che la controversia è stata risolta; oppure
c che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta
lesistenza, la prosecuzione dellesame del ricorso non sia più giustificata.
Tuttavia la Corte prosegue lesame del ricorso qualora
il rispetto dei diritti delluomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli
lo imponga.
2 La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un
ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.
Articolo 38
Esame in contraddittorio del caso
e procedura di regolamento amichevole
1 Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte
a prosegue lesame della questione in contraddittorio
con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad uninchiesta per il cui
efficace svolgimento gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie;
b si mette a disposizione degli interessati al fine di
pervenire ad un regolamento amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei
diritti delluomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2 La procedura descritta al paragrafo 1.b è riservata.
Articolo 39
Conclusione di un regolamento amichevole
In caso di regolamento amichevole, la
Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve
esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
Articolo 40
Udienza pubblica e accesso ai documenti
1 Ludienza è pubblica a meno che la Corte non decida
diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2 I documenti depositati presso lufficio di
cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida
diversamente.
Articolo 41
Equa soddisfazione
Se la Corte dichiara che vi è stata
violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dellAlta
Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di
tale violazione, la Corte accorda, se del caso, unequa soddisfazione alla parte
lesa.
Articolo 42
Sentenze delle Camere
Le sentenze delle Camere divengono
definitive conformemente alle disposizioni dellarticolo 44, paragrafo 2.
Articolo 43
Rinvio dinanzi alla Grande Camera
1 Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della
sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali,
chiedere che il caso sia rinviato dinanzi alla Grande Camera.
2 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera
accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di
interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o comunque
unimportante questione di carattere generale.
3 Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si
pronuncia sul caso con sentenza.
Articolo 44
Sentenze definitive
1 La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2 La sentenza di una Camera diviene definitiva
a quando le parti dichiarano che non richiederanno il
rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure
b tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato
richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure
c se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta
di rinvio formulata ai sensi dellarticolo 43.
3 La sentenza definitiva è pubblicata.
Articolo 45
Motivazione delle sentenze e delle decisioni
1 Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi
ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2 Se la sentenza non esprime in tutto o in parte
lopinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi
lesposizione della sua opinione individuale.
Articolo 46
Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1 Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle
sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2 La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al
Comitato dei Ministri che ne sorveglia lesecuzione.
Articolo 47
Pareri consultivi
1 La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri,
fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative allinterpretazione della
Convenzione e dei suoi protocolli.
2 Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al
contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e
nei protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri
potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla
Convenzione.
3 La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un
parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno
il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
Articolo 48
Competenza consultiva della Corte
La Corte decide se la richiesta di un
parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma
dellarticolo 47.
Articolo 49
Motivazione dei pareri consultivi
1 Il parere della Corte è motivato.
2 Se il parere non esprime in tutto o in parte
lopinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi
lesposizione della sua opinione individuale.
3 Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei
Ministri.
Articolo 50
Spese di funzionamento della Corte
Le spese di funzionamento della Corte
sono a carico del Consiglio dEuropa.
Articolo 51
Privilegi ed immunità dei giudici
I giudici beneficiano, durante
lesercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti
dallarticolo 40 dello Statuto del Consiglio dEuropa e dagli accordi conclusi
in base a questo articolo.
Titolo III
Disposizioni varie
Articolo 52
Inchieste del Segretario Generale
Ogni Alta Parte Contraente, su domanda
del Segretario Generale del Consiglio dEuropa, fornirà le spiegazioni richieste sul
modo in cui il proprio diritto interno assicura leffettiva applicazione di tutte le
disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 53
Salvaguardia dei diritti delluomo riconosciuti
Nessuna delle disposizioni della presente
Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti
dellUomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle
leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.
Articolo 54
Poteri del Comitato dei Ministri
Nessuna disposizione della presente
Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto
del Consiglio dEuropa.
Articolo 55
Rinuncia a strumenti alternativi
di composizione delle controversie
Le Alte Parti Contraenti rinunciano
reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o
delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una
controversia nata dallinterpretazione o dallapplicazione della presente
Convenzione ad una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta
Convenzione.
Articolo 56
Applicazione territoriale
1 Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro
momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio dEuropa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del
paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui
esso cura le relazioni internazionali.
2 La Convenzione si applicherà sul territorio o sui
territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in
cui il Segretario Generale del Consiglio dEuropa avrà ricevuto tale notifica.
3 Sui detti territori le disposizioni della presente
Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4 Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione
conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento,
dichiarare, relativamente ad uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di
accettare la competenza della Corte ad esaminare ricorsi di persone fisiche,
organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dellarticolo 34 della
Convenzione.
Articolo 57
Riserve
1 Ogni Stato, al momento della firma della presente
Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva
riguardo ad una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge
in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le
riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
2 Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo
comporta una breve esposizione della legge in questione.
Articolo 58
Denuncia
1 UnAlta Parte Contraente può denunciare la presente
Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore
della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio dEuropa, che ne informa le altre
Parti Contraenti.
2 Tale denuncia non può avere leffetto di svincolare
lAlta Parte Contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente
Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto, suscettibile di costituire una violazione
di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è
divenuta efficace.
3 Alla stessa condizione, cesserebbe desser Parte
alla presente Convenzione qualunque Parte Contraente che non fosse più Membro del
Consiglio dEuropa.
4 La Convenzione può essere denunciata in conformità alle
disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al
quale sia stata dichiarata applicabile in base allarticolo 56.
Articolo 59
Firma e ratifica
1 La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri
del Consiglio dEuropa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso
il Segretario Generale del Consiglio dEuropa.
2 La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il
deposito di dieci strumenti di ratifica.
3 Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente,
la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
4 Il Segretario Generale del Consiglio dEuropa
notificherà a tutti i Membri del Consiglio dEuropa lentrata in vigore della
Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che lavranno ratificata, nonché il
deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.
Fatto a Roma il 4
novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico
esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio dEuropa. Il
Segretario Generale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.
Protocollo addizionale [Nº 1]
alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dellUomo
e delle Libertà fondamentali
Parigi, 20.III.1952
Entrata in vigore il 18 maggio 1954
I Governi firmatari, Membri del
Consiglio dEuropa,
Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare
la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel
Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dellUomo e delle Libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la
Convenzione"),
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Protezione della proprietà
Ogni persona fisica o giuridica ha
diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non
per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi
generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio
al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per
disciplinare luso dei beni in modo conforme allinteresse generale o per
assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.
Articolo 2
Diritto allistruzione
Il diritto allistruzione non può
essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nellesercizio delle funzioni che assume nel
campo delleducazione e dellinsegnamento, deve rispettare il diritto dei
genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni
religiose e filosofiche.
Articolo 3
Diritto a libere elezioni
Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad
organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni
tali da assicurare la libera espressione dellopinione del popolo sulla scelta del
corpo legislativo.
Articolo 4
Applicazione territoriale
Ogni Alta Parte Contraente, al
momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento
successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio dEuropa una
dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del
presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella
stessa dichiarazione.
Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato
una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare
una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che
ponga fine allapplicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un
qualsiasi territorio.
Una dichiarazione presentata conformemente al
presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1
dellarticolo 56 della Convenzione.
Articolo 5
Relazioni con la Convenzione
Le Alte Parti Contraenti considereranno
gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla
Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Articolo 6
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma
dei Membri del Consiglio dEuropa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato
contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di questultima. Esso entrerà
in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo
ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito
dello strumento di ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati
presso il Segretario Generale del Consiglio dEuropa che notificherà a tutti i
Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.
Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in
inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato
presso gli archivi del Consiglio dEuropa. Il Segretario Generale ne trasmetterà
copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.
Protocollo Addizionale Nº 4
alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dellUomo
e delle Libertà fondamentali
che riconosce alcuni diritti e libertà
oltre quelli che già figurano nella Convenzione
e nel Protocollo addizionale alla Convenzione
Strasburgo, 16.IX.1963
Entrata in vigore : 2 maggio 1968
I Governi firmatari, Membri del
Consiglio dEuropa,
Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare
la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I
della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dellUomo e delle Libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la
Convenzione") e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla
Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Divieto di imprigionamento per debiti
Nessuno può essere privato della sua
libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad unobbligazione
contrattuale.
Articolo 2
Libertà di circolazione
1 Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno
Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2 Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il
proprio.
3 Lesercizio di tali diritti non può essere oggetto
di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una
società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza,
al mantenimento dellordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla
protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4 I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in
alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate
dallinteresse pubblico in una società democratica.
Articolo 3
Divieto di espulsione dei cittadini
1 Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura
individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2 Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel
territorio dello Stato di cui è cittadino.
Articolo 4
Divieto di espulsioni collettive di stranieri
Le espulsioni collettive di stranieri
sono vietate.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1 Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o
della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare
al Segretario Generale del Consiglio dEuropa una dichiarazione che indichi i limiti
entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di
cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.
2 Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una
dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una
nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga
fine allapplicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi
territorio.
3 Una dichiarazione presentata conformemente al presente
articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1
dellarticolo 56 della Convenzione.
4 Il territorio di ogni Stato sul quale il presente
Protocollo si applica in virtù della ratifica o dellaccettazione da parte di tale
Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una
dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno
considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di
cui agli articoli 2 e 3.
5 Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in
conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento
successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale
dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di
persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto
dallarticolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente
Protocollo o di alcuni di essi.
Articolo 6
Relazioni con la Convenzione
Le Alte Parti Contraenti considereranno
gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e
tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Articolo 7
Firma e ratifica
1 Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri
del Consiglio dEuropa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato
contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo
il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà
successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento
di ratifica.
2 Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Segretario Generale del Consiglio dEuropa che notificherà a tutti i Membri i nomi
di quelli che lo avranno ratificato.
In fede di che, i sottoscritti,
debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in
francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che
sarà depositato presso gli archivi del Consiglio dEuropa. Il Segretario Generale ne
trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.
Protocollo Addizionale Nº 6
alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dellUomo
e delle Libertà fondamentali
relativo allabolizione della
pena di morte
Strasburgo, 28.IV.1983
Entrata in vigore : 1 marzo 1985
Gli Stati membri del Consiglio
dEuropa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la Salvaguardia dei
Diritti dellUomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950
(qui di seguito denominata "la Convenzione"),
Considerato che gli sviluppi intervenuti in
diversi Stati membri del Consiglio dEuropa indicano una tendenza generale a favore
dellabolizione della pena di morte,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può
essere condannato a tale pena né giustiziato.
Articolo 2
Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella propria
legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo
imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione
e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del
Consiglio dEuropa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.
Articolo 3
Divieto di deroghe
Non è autorizzata alcuna deroga alle
disposizioni del presente Protocollo ai sensi dellarticolo 15 della Convenzione.
Articolo 4
Divieto di riserve
Non è ammessa alcuna riserva alle
disposizioni del presente Protocollo ai sensi dellarticolo 57 della Convenzione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1 Ogni Stato, al momento della firma o al momento del
deposito del suo strumento di ratifica, daccettazione o dapprovazione, può
indicare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo.
2 Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo,
mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio dEuropa,
può estendere lapplicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio
indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il
primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del
Segretario Generale.
3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi
precedenti potrà essere revocata, per quanto riguarda ogni territorio designato in
siffatta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca
avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della
notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 6
Relazioni con la Convenzione
Gli Stati Contraenti considerano gli
articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e
tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Articolo 7
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla
firma degli Stati membri del Consiglio dEuropa, firmatari della Convenzione. Esso
sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio
dEuropa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza
avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di
ratifica, daccettazione o dapprovazione saranno depositati presso il
Segretario Generale del Consiglio dEuropa.
Articolo 8
Entrata in vigore
1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno
del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio dEuropa
avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle
disposizioni dellarticolo 7.
2 Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo
consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del
mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, daccettazione o
dapprovazione.
Articolo 9
Funzioni del depositario
Il Segretario Generale del Consiglio
dEuropa notificherà agli Stati membri del Consiglio:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica,
daccettazione o dapprovazione;
c ogni data dentrata in vigore del presente
Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;
d ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il
presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti,
debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese
ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà
depositato presso gli archivi del Consiglio dEuropa. Il Segretario Generale del
Consiglio dEuropa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri
del Consiglio dEuropa.
Protocollo Addizionale Nº 7
alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dellUomo
e delle Libertà fondamentali
Strasburgo, 22.XI.1984
Entrata in vigore : 1° novembre 1988
Gli Stati membri del Consiglio
dEuropa, firmatari del presente Protocollo,
Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee ad
assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per
la Salvaguardia dei Diritti dellUomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione"),
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Garanzie procedurali in caso
di espulsione di stranieri
1 Uno straniero regolarmente residente sul territorio di
uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa
conformemente alla legge e deve poter:
a far valere le ragioni che si oppongono alla sua
espulsione;
b far esaminare il suo caso; e
c farsi rappresentare a tali fini davanti
allautorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.
2 Uno straniero può essere espulso prima
dellesercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1.a, b e c del presente articolo,
qualora tale espulsione sia necessaria nellinteresse dellordine pubblico o sia
motivata da ragioni di sicurezza nazionale.
Articolo 2
Diritto ad un doppio grado
di giudizio in materia penale
1 Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il
diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una
giurisdizione superiore. Lesercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui
esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.
2 Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati
minori, quali sono definiti dalla legge, o quando linteressato è stato giudicato in
prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato
colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.
Articolo 3
Diritto di risarcimento
in caso di errore giudiziario
Qualora una condanna penale definitiva
sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perchè un fatto
sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la
persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente
alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la
mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o
parzialmente imputabile.
Articolo 4
Diritto di non essere giudicato o punito due volte
1 Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente
dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o
condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura
penale di tale Stato.
2 Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono
la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato
interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella
procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3 Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai
sensi dellarticolo 15 della Convenzione.
Articolo 5
Parità tra i coniugi
I coniugi godono delluguaglianza di
diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i
loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il
presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie
nellinteresse dei figli.
Articolo 6
Applicazione territoriale
1 Ogni Stato, al momento della firma o al momento del
deposito del suo strumento di ratifica, daccettazione o dapprovazione, può
designare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo,
indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente
Protocollo su tale territorio o territori.
2 Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo,
mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio dEuropa,
può estendere lapplicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio
indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il
primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di
ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi
precedenti potrà essere revocata o modificata per quanto riguarda ogni territorio
designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La
revoca o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al
termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del
Segretario Generale.
4 Una dichiarazione presentata conformemente al presente
articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1
dellarticolo 56 della Convenzione.
5 Il territorio di ogni Stato sul quale il presente
Protocollo si applica in virtù della ratifica, dellaccettazione o
dellapprovazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori sui quali il
Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato
conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai
fini del riferimento al territorio di uno Stato di cui allarticolo 1.
6 Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente
ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, può in qualsiasi momento successivo,
dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di
accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, o di
organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dallarticolo 34
della Convenzione a norma degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.
Articolo 7
Relazioni con la Convenzione
Gli Stati contraenti considerano gli
articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e
tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.
Articolo 8
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla
firma degli Stati membri del Consiglio dEuropa che hanno firmato la Convenzione.
Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del
Consiglio dEuropa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo
senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di
ratifica, daccettazione o dapprovazione saranno depositati presso il
Segretario Generale del Consiglio dEuropa.
Articolo 9
Entrata in vigore
1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data in cui
sette Stati membri del Consiglio dEuropa avranno espresso il loro consenso ad essere
vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dellarticolo 8.
2 Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo
consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data del deposito
dello strumento di ratifica, daccettazione o dapprovazione.
Articolo 10
Funzioni del depositario
Il Segretario Generale del Consiglio
dEuropa notificherà agli Stati membri del Consiglio dEuropa:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica,
daccettazione o dapprovazione;
c ogni data dentrata in vigore del presente
Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
d ogni altro atto, notifica o dichiarazione riguardante il
presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti,
debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese
ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà
depositato presso gli archivi del Consiglio dEuropa. Il Segretario Generale del
Consiglio dEuropa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri
del Consiglio dEuropa. |