Convenzione
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna |
New
York, 18 dicembre 1979Entrata in vigore : 3 settembre 1981
Preambolo Gli Stati parti della presente Convenzione, Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti delluomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti delluomo e della donna, Vista la Dichiarazione universale dei diritti delluomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e le libertà ivi enunciate senza diminuzione alcuna, in particolare basata sul sesso, Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti delluomo hanno il dovere di garantire luguaglianza dei diritti delluomo e della donna nellesercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici, Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto legida dellOrganizzazione della Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere luguaglianza dei diritti delluomo e della donna, Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dallOrganizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere luguaglianza dei diritti delluomo e della donna, Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante lesistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetti di gravi discriminazioni, Ricordato che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi delluguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità delluomo, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni delluomo alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e lumanità tutta nella misura delle loro possibilità, Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima alla nutrizione, ai servizi medici, alleducazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità, Convinti che linstaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sullequità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere luguaglianza tra luomo e la donna, Sottolineato che leliminazione dellapartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale di colonialismo, di neo-colonialismo, d'aggressione, doccupazione, dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti, Affermato che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, lattenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, laffermazione dei principi della giustizia, delluguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera allautodeterminazione e allindipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dellintegrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna, Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con luomo, in tutti i campi, Tenuta presente limportanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, limportanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nelleducazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere allorigine di discriminazioni e che leducazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme, Consapevoli che il ruolo tradizionale delluomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna, Risoluti a mettere in opera i principi enunciati sulla Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione, Convengono quanto segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione, lespressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, o il godimento o lesercizio, da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra luomo e la donna,
Articolo 2 Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a: a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio delluguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, lapplicazione effettiva del suddetto principio; b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne; c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, leffettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio; d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo; e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo; f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna; g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.
Articolo 3 Gli Stati parti prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e di garantire loro, su una base di piena parità, con gli uomini, lesercizio e il godimento dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali.
Articolo 4 1) Ladozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto delluguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti. 2) Ladozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, ma non è considerato un atto discriminatorio.
Articolo 5 Gli Stati prendono ogni misura adeguata: a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dellinferiorità o della superiorità delluno e dellaltro sesso o sullidea dei ruoli stereotipati degli uomini e delle donne; b) al fine di far sì che leducazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che linteresse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.
Articolo 6 Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.
PARTE SECONDA
Articolo 7 Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto: a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti; b) di prendere parte allelaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo; c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.
Articolo 8 Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizioni di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.
Articolo 9 1) Gli Stati parti accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito. 2) Gli Stati parti accordano alla donna diritti uguali a quelli delluomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.
PARTE TERZA
Articolo 10 Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne leducazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra luomo e la donna: a) le medesime condizioni di orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei titoli degli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. Luguaglianza deve essere garantita sia nellinsegnamento prescolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale; b) laccesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità; c) leliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli delluomo e della donna a tutti i livelli e di ogni forma di insegnamento, incoraggiando leducazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità; d) le medesime possibilità nel campo della concessione di borse altre sovvenzioni di studio; e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne; f) la riduzione del tasso dabbandono femminile degli studi e lorganizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola; g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sports e alleducazione fisica; h) laccesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.
Articolo 11 1) Gli Stati parti si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dellimpiego e di assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare: a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano; b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa ladozione dei medesimi criteri di selezione nel campo dellimpiego; c) il diritto alla libera scelta della professione e dellimpiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dellimpiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed allaggiornamento professionale ed alla formazione permanente; d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed alluguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto alluguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro; e) il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate; f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva. 2) Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parti si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a: a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale; b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di mantenimento dellimpiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali; c) incoraggiare listituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo listituzione e lo sviluppo di una rete di asili nido; d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo. 3) Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.
Articolo 12 1) Gli Stati parti prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare. 2) Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parti forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante lallattamento.
Articolo 13 Gli Stati parti si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base delluguaglianza tra luomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare: a) il diritto agli assegni familiari; b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario; c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.
Articolo 14 1) Gli Stati parti tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari delleconomia, e prendono ogni misura adeguata per garantire lapplicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali. 2) Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto: a) di partecipare pienamente allelaborazione ed allesecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello; b) di poter accedere a servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare; c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale; d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche; e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire luguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavoro salariato che per il lavoro autonomo; f) di partecipare ad ogni attività comunitaria; g) daver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale; h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne lalloggio, il risanamento, la fornitura dellacqua e dellelettricità, i trasporti e le comunicazioni.
PARTE QUARTA
Articolo 15 1) Gli Stati parti riconoscono alla donna la parità con luomo di fronte alla legge. 2) Gli Stati parti riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella delluomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e lamministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario. 3) Gli Stati parti convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo. 4) Gli Stati parti riconoscono alluomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.
Articolo 16 1) Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini: a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio, b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso; c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nellambito del matrimonio ed allatto del suo scioglimento; d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, linteresse dei figli sarà la considerazione preminente; e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e lintervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, alleducazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti; f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, linteresse dei fanciulli sarà la considerazione preminente; g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione; h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso. 2) I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare unetà minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria liscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.
PARTE QUINTA
Articolo 17 1) Al fine di esaminare i progressi realizzati nellapplicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per leliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento dellentrata in vigore della convenzione, di 18, e dopo la ratifica o ladesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente comptenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletto dagli Stati parti tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici. 2) I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli stati parti. Ciascuno Stato può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini. 3) La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con lindicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parti. 4) I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario Generale nella sede dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito da due terzi degli Stati parti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti. 5) I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il Presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione. 6) Lelezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato. 7) Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato. 8) I membri del Comitato riceveranno, con lapprovazione dellAssemblea generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dellOrganizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dallAssemblea considerata limportanza della funzioni del Comitato. 9) Il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per lespletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.
Articolo 18 1) Gli Stati parti si impegnano a presentare al Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo, o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito: a) durante lanno seguente allentrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato; b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato. 2) I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 19 1) Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. 2) Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni.
Articolo 20 1) Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità allart. 18 della presente Convenzione. 2) Le Sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella Sede dellOrganizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.
Articolo 21 1) Il Comitato rende conto ogni anno allAssemblea generale delle Nazioni Unite attraverso il Consigli economico e sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sullesame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parti. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte. 2) Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.
Articolo 22 Gli istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dellesame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nellambito delle loro competenze. Il Comitato può inviare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sullapplicazione della Convenzione nei campi che rientrano nellambito delle loro attività.
PARTE SESTA
Articolo 23 Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per realizzare luguaglianza tra luomo e la donna che possono essere contenute: a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.
Articolo 24 Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 25 1) La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. 2) Il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni unite è designato come depositario della presente Convenzione. 3) La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. 4) La presente Convenzione sarà aperta alladesione di tutti gli Stati. Ladesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 26 1) Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. 2) LAssemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.
Articolo 27 1) La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno della data del deposito presso il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2) Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato medesimo.
Articolo 28 1) Il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite riceverà, e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte al momento della ratifica o delladesione. 2) Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con loggetto e lo scopo della presente Convenzione. 3) Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parti della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.
Articolo 29 1) Ogni controversia tra due o più Stati parti concernente linterpretazione o lapplicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sullorganizzazione dellarbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte. 2) Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o delladesione alla presente Convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve. 3) Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 30 La presente Convenzione, i cui testi, inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che i sottoscritti deliberatamente autorizzati hanno firmato la presente convenzione. |