Conclusa
a New York il 21 dicembre 1965
Approvata dallAssemblea federale il 9 marzo 1993
Istrumento di adesione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 1994
Gli Stati Parti della presente Convenzione,
Considerando che lo Statuto delle Nazioni Unite è basato
sui principi della dignità e delleguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti
gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in
collaborazione con lOrganizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi
delle Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed
effettivo dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza
distinzione di razza, sesso, lingua o religione,
Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti
delluomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e
diritti e che ciascuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono
enunciate, senza alcuna distinzione di razza, colore od origine nazionale,
Considerando che tutti gli uomini sono uguali davanti
alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed
ogni incitamento alla discriminazione,
Considerando che le Nazioni Unite hanno condannato il
colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano,
sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano, e che la Dichiarazione sulla
concessione dellindipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960
(Risoluzione n. 1514 [XV] dellAssemblea generale) ha asserito e proclamato
solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine,
Considerando che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sul
leliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 20 novembre 1963
(Risoluzione n. 1904 [XVIII] dellAssemblea generale) asserisce solennemente la
necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di
discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed
il rispetto della dignità della persona umana,
Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata
sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed
ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione
razziale, né in teoria né in pratica,
Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri umani
per motivi fondati sulla razza, il colore o lorigine etnica costituisce un ostacolo
alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed è suscettibile di turbare la pace
e la sicurezza tra i popoli nonché la coesistenza armoniosa degli individui che vivono
allinterno di uno stesso Stato,
Convinti che lesistenza di barriere razziali è
incompatibile con gli ideali di ogni società umana,
Allarmati dalle manifestazioni di discriminazione
razziale che hanno ancora luogo in certe regioni del mondo e dalle politiche dei governi
fondate sulla superiorità o sullodio razziale, quali le politiche di
"apartheid", di segregazione o di separazione,
Risoluti ad adottare tutte le misure necessarie alla
rapida eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziale
nonché a prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali allo scopo di
favorire il buon accordo tra le razze ed a costruire una comunità internazionale libera
da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale,
Ricordando la Convenzione sulla discriminazione in
materia di impiego e di professione adottata dallOrganizzazione internazionale del
lavoro nel 1958 1) e la Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di
insegnamento adottata nel 1960 dallOrganizzazione delle Nazioni Unite per
leducazione, la scienza e la cultura,
Desiderosi di dare esecuzione ai principi enunciati nella
Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi alleliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale nonché di assicurare il più rapidamente possibile
ladozione di misure pratiche a tale scopo,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. Nella presente Convenzione, lespressione
"discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lascendenza o lorigine
nazionale o etnica, che abbia lo scopo o leffetto di distruggere o di compromettere
il riconoscimento, il godimento o lesercizio, in condizioni di parità, dei diritti
delluomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e
culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.
2. La presente Convenzione non si applica alle
distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato
parte della Convenzione a seconda che si tratti dei propri cittadini o dei
noncittadini.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può
essere interpretata come contrastante con le disposizioni legislative degli Stati parti
della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalità, alla cittadinanza o alla
naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni non siano discriminatorie nei
confronti di una particolare nazionalità.
4. Le speciali misure adottate al solo scopo di
assicurare convenientemente il progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o di
individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro il godimento e
lesercizio dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali in condizioni di
eguaglianza non sono considerate misure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia
che tali misure non abbiano come risultato la conservazione di diritti distinti per
speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che siano raggiunti
gli obiettivi che si erano prefisse.
Art. 2
1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione
razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una
politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire
lintesa tra tutte le razze, e, a tale scopo:
- a)
- ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti
o pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di individui od istituzioni
ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e
locali, si uniformino a tale obbligo;
- h)
- ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare,
difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od
organizzazione;
- c)
- ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure
per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o
annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare
la discriminazione o perpetuarla ove esista;
- d)
- ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo
richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi
compresi, alla discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od
organizzazioni;
- e)
- ogni Stato contraente simpegna, ove occorra, a
favorire le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi
ad eliminare le barriere che esistono tra le razze, nonché a scoraggiare quanto tende a
rafforzare la separazione razziale.
2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo
richiederanno, adotteranno delle speciali e concrete misure in campo sociale, economico,
culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto, lo sviluppo o la protezione
di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in
condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di mante nere i
diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una volta che siano stati
raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.
Art. 3
Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la
segregazione razziale e l"apartheid" e si impegnano a prevenire, vietare
ed eliminare sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale
natura.
Art. 4
Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni
organizzazione che sispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una
razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che
pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione
razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni
incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a
tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti
delluomo e dei diritti chiaramente enunciati nellarticolo 5 della presente
Convenzione, ed in particolare:
- a)
- a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione
di idee basate sulla superiorità o sullodio razziale, ogni incitamento alla
discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti
diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine
etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro
finanziamento;
- b)
- a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le
attività di propagan da organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che
incitino alla discriminazione razziale e che lincoraggino, nonché a dichiarare
reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
- c)
- a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle
pubbliche istituzioni, nazionali o locali, lincitamento o lincoraggiamento
alla discriminazione razziale.
Art. 5
In base agli obblighi fondamentali di cui
allarticolo 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a
vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a
ciascuno il diritto alleguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza,
colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti:
- a)
- diritto ad uneguale trattamento avanti i tribunali
ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
- b)
- diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello
Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni
individuo, gruppo od istituzione;
- c)
- diritti politici, ed in particolare il diritto di
partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema dei
suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla
direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a
condizioni di parità, alle cariche pubbliche;
- d)
- altri diritti civili quali:
- i)
- il diritto di circolare liberamente e di scegliere la
propria residenza allinterno dello Stato,
- ii)
- il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il
proprio, e di tornare nel proprio Paese,
- iii)
- il diritto alla nazionalità,
- iv)
- il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del
proprio coniuge,
- v)
- il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in
quanto singolo sia in società con altri,
- vi)
- il diritto alleredità,
- vii)
- il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione,
- viii)
- il diritto alla libertà di opinione e di espressione,
- ix)
- il diritto alla libertà di riunione e di pacifica
associazione;
- e)
- i diritti economici, sociali e culturali, ed in
particolare:
- i)
- i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio
lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione,
ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e
soddisfacente,
- ii)
- il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a
sindacati,
- iii)
- il diritto allalloggio,
- iv)
- il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla
previdenza sociale ed ai servizi sociali,
- v)
- il diritto alleducazione ed alla formazione
professionale,
- vi)
- il diritto di partecipare in condizioni di parità alle
attività culturali;
- f)
- il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati
ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli
spettacoli ed i parchi.
Art. 6
Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo
sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi
davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti
gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne
violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di
chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi
danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione.
Art. 7
Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate
ed efficaci misure, in particolare nei campi dellinsegnamento, delleducazione,
della cultura e dellinformazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla
discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e lamicizia tra
le Nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i principi
dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti
delluomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sulleliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale e della presente Convenzione.
Art. 8
1. Viene istituito un Comitato per leliminazione
della discriminazione razziale (qui appresso indicato "il Cornitato") composto
di diciotto esperti noti per il loro alto senso morale e la loro imparzialità, che
vengono eletti dagli Stati contraenti fra i loro cittadini e che vi partecipano a titolo
personale, tenuto conto di unequa ripartizione geografica e della rappresentanza
delle varie forme di civiltà nonché dei più importanti sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto
dalla lista di candidati designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato contraente può
designare un candidato scelto tra i propri cittadini.
3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di
entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni
elezione, il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite invia agli
Stati contraenti una lettera per invitarli a presentare le proprie candidature entro un
termine di due mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di
tutti i candidati così designati, con lindicazione degli Stati contraenti che li
hanno designati, e la comunica agli Stati contraenti.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una
riunione degli Stati contraenti, indetta dal Segretario generale presso la Sede
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è formato
dai due terzi degli Stati contraenti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che
ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti
degli Stati contraenti presenti e votanti.
- 5.
- a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni.
Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà
termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà
sorteggiato dal Presidente del Comitato.
- b)
- Per colmare le casuali vacanze, lo Stato contraente il cui
esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di Membro del Comitato nominerà
un altro esperto tra i propri concittadini, con riserva dellapprovazione del
Comitato.
6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in
cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato sono a carico degli Stati contraenti.
Art. 9
1. Gli Stati contraenti simpegnano a presentare al
Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, perché venga esaminato
dal Comitato, un rapporto sulle misure di carattere legislativo, giudiziario,
amministrativo o di altro genere che sono state prese per dare esecuzione alle
disposizioni della presente Convenzione:
- a)
- entro il termine di un anno a partire dallentrata in
vigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per ciò che lo riguarda e
- b)
- in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il
Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può chiedere agli Stati contraenti delle
informazioni supplementari.
2. Il Comitato sottopone ogni anno allAssemblea
generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario
generale, un rapporto sulle proprie attività e può dare suggerimenti e fare
raccomandazioni di carattere generale, in base ai rapporti ed alle informazioni che ha
ricevuto dagli Stati contraenti. Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale
unitamente, ove occorra, alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono portate a
conoscenza dellAssemblea generale.
Art. 10
1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo
di due anni.
3. Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal
Segretario generale delle Nazioni Unite.
4. Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni
presso la Sede dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 11
1. Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro
Stato contraente non applichi le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare
lattenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la
comunicazione allo Stato contraente interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato
che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato le giustificazioni o delle
dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, ove occorra, le eventuali
misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.
2. Ove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data
del ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il
problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante
negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, sia
luno che laltro avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al
Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonché allaltro Stato interessato.
3. Il Comitato non può occuparsi di una questione che
gli è sottoposta in conformità del paragrafo 2 del presente articolo che dopo essersi
accertato che tutti i ricorsi interni a disposizione sono stati utilizzati o esperiti
conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale
regola non viene applicata quando le procedure di ricorso superano dei termini
ragionevoli.
4. Il Comitato può rivolgersi direttamente agli Stati
contraenti per chiedere loro tutte le informazioni supplementari relative alla questione
che gli viene sottoposta.
5. Allorché, in applicazione del presente articolo, il
Comitato esamina una questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto di nominare
un rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per
tutta la durata delle discussioni.
Art. 12
- 1.
- a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le
informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una Commissione
conciliativa ad hoc (qui appresso indicata "la Commissione") composta di cinque
persone che possono essere o meno membri del Comitato. 1 membri sono nominati con il pieno
ed unanime consenso delle Parti in controversia e la Commissione pone i propri buoni
uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una amichevole
soluzione del problema, basata sul rispetto della presente Convenzione.
- b)
- Se gli Stati parti nella controversia non giungono ad
unintesa sulla totale o parziale composizione della Commissione entro un termine di
tre mesi, i membri della Commissione che non hanno ottenuto il consenso degli Stati parti
nella controversia vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti
a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.
2. I membri della Commissione partecipano a titolo
personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati parti nella controversia,
né cittadini di uno Stato che non sia parte della presente Convenzione.
3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta
il proprio regolamento interno.
4. La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni
presso la Sede dellOrganizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo
conveniente che verrà stabilito dalla Commissione stessa.
5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3
dellarticolo 10 della presente Convenzione pone egualmente i propri servigi a
disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati parti
comporti la costituzione della Commissione stessa.
6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione
vengono ripartite in ugual misura tra gli Stati parti nella controversia, sulla base di
valutazioni eseguite dal Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.
7. Il Segretario generale sarà autorizzato, ove occorra,
a rimborsare ai Membri della Commissione le spese sostenute, prima ancora che il rimborso
sia stato effettuato dagli Stati parti nella controversia in conformità del paragrafo 6
del presente articolo.
8. Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato
sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati
interessati di fornirle ogni informazione supplementare al riguardo.
Art. 13
1. Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi
aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le
sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con
le raccomandazioni che ritiene più opportune per giungere ad unamichevole
risoluzione della controversia.
2. Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della
Commissione a ciascuno degli Stati parti nella controversia. 1 detti Stati fanno conoscere
al Presidente del Comitato, entro il termine di tre mesi, se accettano o meno le
raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione.
3. Allo spirare dei termine di cui al paragrafo 2 del
presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione
nonché le dichiarazioni degli Stati parti interessati agli altri Stati parti della
Convenzione.
Art. 14
1. Ogni Stato contraente può dichiarare in ogni momento
di riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni
provenienti da persone o da gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si
lamentino di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno
qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le
comunicazioni relative ad uno Stato contraente che non abbia fatto una tale dichiarazione.
2. Ogni Stato contraente che faccia una dichiarazione in
base al paragrafo 1 del presente articolo può istituire o designare, nel quadro del
proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di esaminare
le petizioni provenienti da individui o da gruppi di individui sotto la giurisdizione di
detto Stato che si lamentino di essere vittime di una violazione di uno qualunque dei
diritti enunciati nella presente Convenzione che abbiano esaurito gli altri ricorsi locali
a loro disposizione.
3. La dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1
dei presente articolo, nonché il nome di ogni organismo istituito o designato ai sensi
del paragrafo 2 del presente articolo sono depositati dallo Stato contraente interessato
presso il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite che ne invia
copia agli altri Stati contraenti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi
momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale, ma tale ritiro non influisce
in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato è già investito.
4. LOrganismo istituito o designato conformemente
al paragrafo 2 del presente articolo dovrà tenere un registro delle petizioni e copie del
registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario generale
per il tramite dei competenti canali, restando inteso che il contenuto delle dette copie
non verrà reso pubblico.
5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere
soddisfazione dellOrganismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del
presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione
al Comitato.
- 6.
- a) Il Comitato, sottopone a titolo confidenziale qualsiasi
comunicazione che gli venga inviata allattenzione dello Stato contraente che si
suppone abbia violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, ma
lidentità dellindividuo o dei gruppi di individui interessati non dovrà
essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o dei detto gruppo di
individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.
- b)
- Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica
per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del
problema con indicate, ove occorra, le misure eventualmente adottate per porre rimedio
alla situazione.
- 7.
- a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di
tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato e
dallautore della petizione. li Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti
dallautore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che questultimo ha
già esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Tuttavia, tale norma non viene
applicata allorquando le procedure di ricorso superano un termine ragionevole.
- b)
- Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali
raccomandazioni allo Stato contraente interessato ed allautore della petizione.
8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un
riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle
dichiarazioni degli Stati contraenti interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle
proprie raccomandazioni.
9. Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni
di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati parti della Convenzione sono
legati da dichiarazioni fatte in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 15
1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della
Dichiarazione sulla concessione dellindipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali,
contenuta nella Risoluzione 1514 (XV) dellAssemblea generale
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni
della presente Convenzione non limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali
popoli da altri strumenti internazionali o dallOrganizzazione delle Nazioni Unite o
dalle sue istituzioni specializzate.
- 2.
- a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo 1
dellarticolo 8 della presente Convenzione riceve copia delle petizioni provenienti
dagli organi dellOrganizzazione delle Nazioni Unite che si occupano di questioni che
abbiano rapporto diretto con i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, ed
esprime il proprio parere e fa le proprie raccomandazioni circa le petizioni ricevute al
momento dellesame delle petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto
amministrazione fiduciaria o non autonomi o di ogni altro territorio al quale si applichi
la Risoluzione 1514 (XV) dellAssemblea generale, e che riguardino questioni previste
dalla presente Convenzione, delle quali i summenzionati organi sono investiti.
- b)
- Il Comitato riceve dagli organi competenti
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, copie dei rapporti concernenti le misure di
ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro riguardanti direttamente i
principi e gli obiettivi della presente Convenzione che le potenze amministranti hanno
applicato nei territori citati al comma a) dei presente paragrafo ed esprime dei pareri e
fa delle raccomandazioni a tali organi.
3. Il Comitato include nei suoi rapporti
allAssemblea generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti dagli
organi dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni
che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.
4. Il Comitato prega il Segretario generale
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni
riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai
territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 16
Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le
misure da adottare per definire una controversia o per tacitare una lagnanza vengono
applicate indipendentemente dalle altre procedure di definizione di vertenze o tacitazioni
di lagnanze in materia di discriminazioni previste dagli strumenti costitutivi
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate o nelle
Convenzioni adottate da tali organizzazioni, né vietano agli Stati contraenti di
ricorrere ad altre procedure per la definizione di una controversia, in base agli accordi
internazionali generali o particolari che li legano.
Art. 17
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni
Stato membro dellOrganizzazione delle Nazioni Unite o membro di una qualsiasi delle
sue istituzioni specializzate, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte
internazionale di giustizia1,
nonché di ogni altro Stato invitato dallAssemblea generale dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica e gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 18
1. La presente Convenzione resterà aperta
alladesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dellarticolo 17 della
Convenzione.
2. Ladesione avverrà mediante il deposito di uno
strumento di adesione presso il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni
Unite.
Art. 19
1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta
giorni dopo la data del deposito, presso il Segretario generale dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà la presente
Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o
di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del
deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di
adesione.
Art. 20
1. Il Segretario generale dellOrganizzazione delle
Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti
della presente Convenzione, il testo delle riserve che saranno state formulate
allatto della ratifica o delladesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni
contro la riserva ne informerà il Segretario generale entro il termine di 90 giorni a
partire dalla data di tale comunicazione, che esso non accetta la riserva in questione.
2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia
incompatibile con loggetto e lo scopo della presente Convenzione, del pari di ogni
altra riserva che abbia per effetto la paralizzazione dei funzionario di uno qualsiasi
degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante
nella categoria di cui sopra, quando i due terzi almeno degli Stati parti alla Convenzione
sollevino delle obiezioni.
3. Le riserve possono in ogni momento essere ritirate
mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La notifica avrà effetto alla data
del suo ricevimento.
Art. 21
Ogni Stato contraente può denunciare la presente
Convenzione mediante notifica inviata al Segretario generale dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario
generale ne avrà ricevuto notifica.
Art. 22
Ogni controversia tra due o più Stati contraenti in
merito allinterpretazione o allapplicazione della presente Convenzione, che
non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste
dalla detta Convenzione, sarà portata, a richiesta di una qualsiasi delle parti in
controversia, dinanzi alla Corte internazionale dì giustizia perché essa decida in
merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione
altrimenti.
Art. 23
1. Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento
una domanda di revisione della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata
al Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.
2. LAssemblea generale dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali misure da adottare al riguardo di tale
richiesta.
Art. 24
Il Segretario generale dellOrganizzazione delle
Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dellarticolo 17 della
presente Convenzione:
- a)
- delle firme apposte alla presente Convenzione e degli
strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 17 e 18;
- b)
- della data alla quale la presente Convenzione entrerà in
vigore in base allarticolo 19;
- c)
- delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base
agli articoli 14, 20 e 23;
- d)
- delle denunce notificate in base allarticolo 21.
Art. 25
1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese,
spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dellOrganizzazione delle
Nazioni Unite farà avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a
tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1
dellarticolo 17 della Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta alla
firma a New York, il 7 marzo 1966.
Fatto a New York, il ventun dicembre
millenovecentosessantacinque. |