New York, 16 dicembre 1966
Entrata in vigore : 23 marzo 1976Gli Stati parti del presente Patto,
Considerando che, in conformità ai principi enunciati nello
Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri
della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale
dei diritti delluomo, lideale dellessere umano libero, che gode della
libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create
condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e
culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli
Stati lobbligo di promuovere il rispetto e losservanza universale dei diritti
e delle libertà delluomo;
Considerato infine che lindividuo, in quanto ha dei
doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a
sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto:
Hanno convenuto quanto segue:
Parte prima
Articolo 1
- Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione: In virtù di
questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono
liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
- Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre
liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio
degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul
principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può
essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
- Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono
responsabili dellamministrazione di territori non autonomi e di territori in
amministrazione fiduciaria, debbono promuovere lattuazione del diritto di
autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni
dello Statuto delle Nazioni Unite.
Parte seconda
Articolo 2
- Ciascuno degli Stati parte del presente Patto si impegna ad
operare, sia individualmente sia attraverso lassistenza e la cooperazione
internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse
di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati,
compresa in particolare ladozione di misure legislative, la piena attuazione dei
diritti riconosciuti nel presente Patto.
- Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i
diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, lopinione
politica o qualsiasi altra opinione, lorigine nazionale o sociale, la condizione
economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
- I paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti
delluomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura
essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici
riconosciuti nel presente Patto.
Articolo 3
Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli
uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici,
sociale e culturali enunciati nel presente Patto.
Articolo 4
Gli Stati parte del presente Patto riconoscono che,
nellassicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato
potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto
nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo
scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.
Articolo 5
- Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata
nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere
attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà
riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è
previsto nel Patto stesso.
- Nessuna restrizione o delega a diritti fondamentali delluomo,
riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o
consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o
li riconosce in minor misura.
Parte terza
Articolo 6
- Gli Stati parte del presente Patto riconoscono il diritto al
lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di
guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure
appropriate per garantire tale diritto.
- Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà
prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di
orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché lelaborazione di
politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e
culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali
libertà politiche ed economiche degli individui.
Articolo 7
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni
individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in
particolare:
- la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:
- un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale
valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle
donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale
remunerazione per un eguale lavoro;
- unesistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in
conformità delle disposizioni del presente patto;
- la sicurezza e ligiene del lavoro;
- la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo
lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia
quella dellanzianità di servizio e delle attitudini personali;
- il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di
lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.
Articolo 8
- Gli Stati parte del presente Patto si impegnano a garantire:
- il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati
e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite
dallorganizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi
economici e sociali. Lesercizio di questo diritto non può essere sottoposto a
restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una
società democratica, nellinteresse della sicurezza nazionale o dellordine
pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
- il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni
nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o
di aderirvi;
- il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro
attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie
in una società democratica nellinteresse della sicurezza nazionale o
dellordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
- il diritto di sciopero, purchè esso venga esercitato in
conformità delle leggi di ciascun Paese.
- Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali
allesercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia
o dellamministrazione dello Stato.
- Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati
parti della Convenzione del 1948 dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro,
concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure
legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o
ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.
Articolo 9
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni
individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.
Articolo 10
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:
- La protezione e lassistenza più ampia che sia possibile
devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della
società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la
responsabilità del mantenimento e delleducazione di figli a suo carico. Il
matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.
- Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un
periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno
beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato
da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.
- Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese
in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni
di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti
contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per
la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al
loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare
limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà
vietato e punito dalla legge.
Articolo 11
- Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni
individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la loro famiglia, che includa
unalimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento
continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad
assicurare lattuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine limportanza
essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.
- Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto
fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e
attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi
concreti, che siano necessarie:
- per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di
distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze
tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e
lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire laccrescimento e
lutilizzazione più efficaci delle risorse naturali;
- per assicurare unequa distribuzione delle risorse alimentari
mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori
quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari.
Articolo 12
- Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni
individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado
di conseguire.
- Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere
per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai
seguenti fini:
- la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità
infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;
- il miglioramento di tutti gli aspetti delligiene ambientale e
industriale;
- la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche,
endemiche, professionali e daltro genere;
- la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e
assistenza medica in caso di malattia.
Articolo 13
- Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni
individuo allistruzione. Essi convengono sul fatto che listruzione deve mirare
al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il
rispetto per i diritti delluomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre
che listruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo
effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza
e lamicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed
incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della
pace.
- Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena
attuazione di questo diritto, riconoscono che:
- listruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile
gratuitamente a tutti;
- listruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa
listruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed
accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante
linstaurazione progressiva dellistruzione gratuita;
- listruzione deve essere resa accessibile a tutti su un piano
duguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed
in particolare mediante linstaurazione progressiva dellistruzione gratuita;
- listruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata
nella misura possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione
primaria o non ne hanno completato il corso;
- deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di
ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo
miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.
- Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la
libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole
diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purchè conformi ai requisiti
fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di
istruzione, e di curare leducazione religiosa e morale dei figli in conformità alle
proprie convinzioni.
- Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel
senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e
dirigere istituti di istruzione, purchè i principi enunciati nel I paragrafo di questo
articolo vengano rispettati e listruzione impartita in tali istituti sia conforme ai
requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.
Articolo 14
Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne
parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri
territori soggetti alla sua giurisdizione, lobbligatorietà e la gratuità
dellistruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un
piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole
numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dellistruzione primaria
obbligatoria e gratuita per tutti.
Articolo 15
- Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni
individuo:
- a partecipare alla vita culturale;
- a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue
applicazioni;
- a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti
da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia lautore.
- Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere
per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per
il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
- Gli Stati parti del presente patto si impegnano a rispettare la
libertà indispensabile per la ricerca scientifica e lattività creativa.
- Gli Stati parte del presente Patto riconoscono i benefici che
risulteranno dallincoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla
collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.
Parte quarta
Articolo 16
- Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in
conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che
essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti
riconosciuti nel Patto.
- a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle
Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in
conformità alle disposizioni del presente Patto;
- il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli
istituti specializzati copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati
dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti
specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni
rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.
Articolo 17
- Gli Stati parte del presente Patto debbono presentare i loro
rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio
economico e sociale entro un anno dallentrata in vigore del presente Patto, dopo
aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.
- I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che
influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.
- Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle
Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente patto, non
sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento
preciso alle informazioni già date.
Articolo 18
In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle
Nazioni Unite nel campo dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, il
Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai
fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire
il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nellambito delle
loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e
raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a
tale attuazione.
Articolo 19
Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione
dei diritti delluomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine
generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti delluomo
presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i
diritti delluomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità
allarticolo 18.
Articolo 20
Gli Stati parte del presente Patto e gli istituti specializzati
interessati possono presentare al Consiglio ecumenico e sociale osservazioni su qualunque
raccomandazione dordine generale fatta in base allarticolo 19 o su qualunque
menzione di una raccomandazione dordine generale che figuri in un rapporto della
Commissione dei diritti delluomo o in un documento menzionato in tale rapporto.
Articolo 21
Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in
quando allAssemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere
generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e
dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il
rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.
Articolo 22
Il Consiglio economico e sociale può sottoporre
allattenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e
degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione
risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere
utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza,
sullopportunità di misure internazionali idonee a contribuire allefficace
progressiva attuazione del presente Patto.
Articolo 23
Gli Stati parte del presente Patto convengono che le misure di
ordine internazionale miranti allattuazione dei diritti riconosciuti nel Patto
stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, ladozione di
raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e lorganizzazione, di concerto
con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fin di
consultazione e di studio.
Articolo 24
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata
in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli
istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle
Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente
Patto.
Articolo 25
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata
in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e
liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.
Parte quinta
Articolo 26
- Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle
Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato
parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro
Stato che sia invitato dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite a divenire parte
del presente Patto.
- Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica
saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
- Il presente Patto sarà aperto alladesione di qualsiasi Stato
fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
- Ladesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento
di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
- Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli
Stati che abbiano firmato il presente patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di
ogni strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 27
- Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del
deposito presso il segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento
di ratifica o di adesione.
- Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi
aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o i
adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da
parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 28
Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazioni
o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.
Articolo 29
- Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento
e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario
generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente
Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza
degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo
degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale
convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà
sottoposto allapprovazione dellAssemblea generale delle Nazioni Unite.
- Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati
dallAssemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle
rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del
presente Patto.
- Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno
vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti
rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento
anteriore che essi abbiano accettato.
Articolo 30
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del
paragrafo 5 dellarticolo 26, il segretario generale delle Nazioni Unite informerà
tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:
- delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica
e di adesione depositati in conformità allarticolo 26;
- della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in
conformità allarticolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti
ai sensi dellarticolo 29.
Articolo 31
- Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo
e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
- Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie
autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati allarticolo 26.
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