Decreto Salvini: intervista all'avvocato Celina Frondizi, docente del Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano del VIS

17 ottobre 2018 - Abbiamo deciso di approfondire i contenuti del decreto sicurezza insieme a Celina Frondizi, avvocato, esperta in diritti umani e docente del Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano del VIS. 

 

A suo parere, come mai è stato pensato di riunire il decreto sull’immigrazione e quello su sicurezza e beni confiscati alla criminalità organizzata?

 

L’immigrazione è per il Ministro Salvini un “fenomeno” che minaccia la sicurezza e l’ordine pubblico. Proprio per questo ha emanato un decreto legge che entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore dovrà essere convertito in legge dal Parlamento oppure decadrà. Non si ravvisano però i motivi di necessità ed urgenza che sono richiesti dal nostro ordinamento (artt.72 e 77 Costituzione)  per l’emanazione dei decreti legge. Sembra di tornare indietro nel tempo, prima della legge n. 943 del 1986 Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine, quando le poche norme che riguardavano la condizione delle persone straniere erano contenute nel Decreto di pubblica sicurezza del 1931.

 

Quali sono, in sintesi, gli aspetti positivi e gli aspetti che presentano delle criticità nel decreto?

 

Il decreto presenta tante criticità e nessun aspetto positivo a mio parere. Criticità anzitutto si riscontrano in alcune norme che sono in pieno contrasto con la Costituzione e che prima o poi verranno sollevate dalla magistratura. Ad esempio, viene aumentato il tempo di trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (ex CIE) da 90 a 180 giorni e nelle ipotesi di indisponibilità di posti in questi Centri, il giudice di pace può autorizzare il temporaneo trattenimento dello straniero in strutture nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza o presso l’ufficio di frontiera interessato.

Viene anche previsto il trattenimento dei richiedenti asilo al fine della determinazione della loro identità (c.d. sistema hotspot) violando in questo modo gli artt. 10 commi 2 e 3, 13 comma 3, e 117 comma 1 della Costituzione e violando inoltre l’art. 31 (paragrafo 8) della Direttiva 2013/32/UE che, escludendo ogni automatismo, stabilisce che l’eventuale trattenimento possa avere luogo qualora il richiedente che sia entrato irregolarmente nel territorio dello Stato non abbia presentato la sua domanda di protezione appena possibile. Costituisce violazione dell'articolo 27 della Costituzione (presunzione di non colpevolezza dell’imputato), della Convenzione di Ginevra e del principio di non refoulement e della direttiva 2013/32/UE (che non consente alcuna sospensione dell’esame delle domande, né alcuna possibilità di ometterne l’esame in presenza della commissione di determinati reati) l’ipotesi per cui il richiedente asilo, sottoposto a procedimento penale per determinati reati commessi in Italia, debba vedersi sospeso il procedimento di esame della sua domanda di protezione e sia espulso con accompagnamento alla frontiera.

Altra norma restrittiva è il divieto di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo.

 

Il decreto prevede l’abolizione della protezione umanitaria. Chi non otterrà lo status di rifugiato che percorso dovrà seguire ora?

 

La protezione umanitaria consiste nel rilascio di un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che non hanno i requisiti per l’ottenimento della protezione internazionale ma che non possono essere rimpatriati per motivi umanitari o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali. La norma prevede, in via generale, che, nel caso in cui non vi siano i presupposti per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno secondo le regole ordinarie, il questore debba comunque rilasciarlo in presenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. E’ stata introdotta nel Testo Unico immigrazione nel 1998 ed è regolata dall’articolo 5 comma 6. Negli ultimi anni ha costituito una forma residuale di tutela quando non si ravvisavano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o per il riconoscimento di una protezione sussidiaria. E infatti, la grande maggioranza dei richiedenti asilo ha ottenuto dalle Commissioni territoriali o dai giudici in sede di ricorso giurisdizionale, il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il decreto Salvini ha abolito questo tipo di protezione sostituendola con una protezione speciale prevista per alcuni casi tassativamente indicati, della durata di un anno e convertibile soltanto in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Fino all’entrata in vigore del decreto, il permesso di soggiorno per protezione umanitaria aveva una durata di 2 anni ed era rinnovabile qualora perdurassero i motivi che ne avevano consentito il rilascio.

 

Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto, prescrivendo alcune raccomandazioni. Che valore hanno tali prescrizioni? Quale sarà l’iter del decreto?

 

Il Presidente Mattarella si è dimostrato preoccupato proprio nel ravvisare profili di incostituzionalità nel decreto che infatti è stato in parte “risistemato” prima della pubblicazione. Vedremo in sede parlamentare se e quali modifiche verranno apportate.

 

Più fondi per i rimpatri. Secondo lei è sufficiente avere più fondi per attuare quanto prevede la legge in termini di rimpatri?

 

Mi pare che questa sia un’ulteriore misura di propaganda politica. I rimpatri si possono attuare con il consenso dei Paesi di origine o di provenienza e per questo ci vogliono accordi tra l’Italia e questi Paesi. Attualmente gli accordi esistono con pochi Paesi. Per poter fare un rimpatrio, in ogni caso, le persone debbono prima essere identificate e documentate. Abbiamo visto che a questo proposito sono stati creati i CPT, poi i CIE ed oggi i Centri per il rimpatrio dove le persone vengono trattenute e private della loro libertà personale con l’obiettivo di identificarle e rimpatriarle; nella maggior parte dei casi questo obiettivo non viene raggiunto con in più un costo economico enorme per il nostro  Paese.

 

Come cambierà il sistema degli Sprar?

 

Gli Sprar non potranno accogliere richiedenti asilo ma soltanto titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. E’ evidente che questa normativa non farà altro che aumentare il numero di persone irregolari presenti sul nostro territorio nazionale e senza diritto ad una struttura di accoglienza, raggiungendo esattamente il contrario di quanto il Ministro Salvini con il suo decreto vuole far credere alla cittadinanza: migranti clandestini, come lui usa chiamarli, soggetti a cadere nelle mani della criminalità organizzata.